Con decorrenza 6 dicembre 2011, l'importo limite posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a 1.000 euro..
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall'art. 12 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, a modifica dell'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Riepiloghiamo qui di seguito le novità.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
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L'apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importi pari o superiori a 1.000 euro. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
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Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. In ogni caso sugli assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importo pari o superiore a 1.000 euro deve essere apposta la clausola "NON TRASFERIBILE"..
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
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Dal 6 dicembre 2011 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 1.000 euro (ex 2.500 euro). Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo devono essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, entro il 31 dicembre 2011.
TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE
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A partire dal 6 dicembre 2011 sono vietati i trasferimentI di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificiosamente frazionato, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.
La normativa sopra citata prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia al suddetto Ministero ed alla Agenzia delle Entrate.