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Con il D.P.R. n° 116 del 22/06/2007
č stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art.1,
comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Finanziaria
2006), che ha istituito un apposito fondo per indennizzare
i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale fondo
sarą alimentato dal trasferimento delle somme giacenti
sui rapporti bancari e del comparto assicurativo, definiti
come "dormienti".
Vengono dichiarati "dormienti" i rapporti bancari o
assicurativi che per dieci anni, decorrenti dalla data
di libera disponibilitą delle somme, non hanno subito
movimentazione da parte del titolare o di un suo delegato;
sono escluse le operazioni compiute dall'intermediario
creditizio autonomamente, quali contabilizzazione di
interessi, dividendi, bolli, etc..
Rientrano
nell'applicazione del Regolamento i depositi di somme
di denaro (ad esempio, libretti di deposito a risparmio,
certificati di deposito, conti correnti con saldo avere)
e di strumenti finanziari in custodia e amministrazione
(dossier titoli). Sono esclusi i casi in cui il valore
dei beni relativi ai predetti rapporti non superi i
100 euro.
I rapporti
sopra citati fuoriescono dallo stato di "dormienza"
nei seguenti casi:
- rapporti "nominativi" se l'intestatario o suo delegato,
entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata
inviata dalla Banca, effettui una movimentazione del
rapporto o provveda a trasmettere alla Banca una comunicazione
in merito al rapporto in questione;
- rapporti "al portatore" se il legittimo possessore,
entro 180 giorni dalla pubblicazione dei dati relativi,
effettui una movimentazione del rapporto o provveda
a trasmettere alla Banca una comunicazione in merito
al rapporto in questione.
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