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   Oggi:9 maggio 2008

   Situazione:
  Rapporti al 17- 08 - 2007
   


 
  Rapporti dormienti  


   
 
 
Con il D.P.R. n° 116 del 22/06/2007 č stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art.1, comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Finanziaria 2006), che ha istituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale fondo sarą alimentato dal trasferimento delle somme giacenti sui rapporti bancari e del comparto assicurativo, definiti come "dormienti".
Vengono dichiarati "dormienti" i rapporti bancari o assicurativi che per dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilitą delle somme, non hanno subito movimentazione da parte del titolare o di un suo delegato; sono escluse le operazioni compiute dall'intermediario creditizio autonomamente, quali contabilizzazione di interessi, dividendi, bolli, etc..
       Rientrano nell'applicazione del Regolamento i depositi di somme di denaro (ad esempio, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, conti correnti con saldo avere) e di strumenti finanziari in custodia e amministrazione (dossier titoli). Sono esclusi i casi in cui il valore dei beni relativi ai predetti rapporti non superi i 100 euro.
       I rapporti sopra citati fuoriescono dallo stato di "dormienza" nei seguenti casi:
- rapporti "nominativi" se l'intestatario o suo delegato, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata inviata dalla Banca, effettui una movimentazione del rapporto o provveda a trasmettere alla Banca una comunicazione in merito al rapporto in questione;
- rapporti "al portatore" se il legittimo possessore, entro 180 giorni dalla pubblicazione dei dati relativi, effettui una movimentazione del rapporto o provveda a trasmettere alla Banca una comunicazione in merito al rapporto in questione.
 
 

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