Misure di sostegno: Grandi Imprese

Moratorie sui finanziamenti delle Imprese di più grandi dimensioni – non PMI – che hanno subito una diminuzione del proprio reddito a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19

Interventi Banca:
- sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui (chirografari o fondiari);
- allungare la durata dei mutui ipotecari per un periodo massimo di 5 anni e dei mutui chirografari per un massimo di 3 anni.
Modulo 5

Si evidenzia che la Banca è chiamata, comunque, a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come “oggetto di concessione” (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell’ABE sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning).
La classificazione come forborne non-performing di una impresa beneficiaria di una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida EBA sulla definizione di default del 28 settembre 2016, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste:
i. qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto dalle linee guida EBA (come chiarito dall’ABE con una specifica FAQ del 29 gennaio u.s.), abbia determinato una riduzione del valore atteso del finanziamento, rispetto al valore originario, sopra una certa soglia, pari all’1%;
ii. in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un ulteriore rinvio dei pagamenti.
Alla luce delle attuali Linee Guida dell’ABE, anche per l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, prevista dalla Decreto Sostegni bis, la Banca potrebbe procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontri uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente alla verifica dei requisiti, valutare l’ulteriore classificazione a forborne non-performing.
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