Misure di sostegno: Piccole e Medie Imprese

Decreto Cura Italia e moratorie sui finanziamenti delle Micro, Piccole e Medie Imprese che hanno subito una diminuzione del proprio reddito a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19

Le misure per le Micro, Piccole e Medie Imprese
Si considerano micro, piccole e medie le imprese che “occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.”.

Decreto Cura Italia:
Il pagamento della sola quota capitale delle rate dei Finanziamenti (Prestiti, Mutui ed aperture di credito in conto corrente anche con rimborso bullet), può essere sospesa fino al 31/12/2021.
La Misura si applica solo alle imprese che hanno già aderito alla moratoria prevista dall’art. 56 del D.L. 17-3-2020 n. 18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 integrato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178: la nuova proroga non opera più in maniera automatica, ma su richiesta dell’impresa beneficiaria da presentare entro il 15 giugno 2021.

Modulo 1

Interventi Banca:
- sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui (chirografari o fondiari);
- allungare la durata dei mutui ipotecari per un periodo massimo di 5 anni e dei mutui chirografari per un massimo di 3 anni.
Modulo 5

Si evidenzia che la Banca è chiamata, comunque, a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come “oggetto di concessione” (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell’ABE sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning).
La classificazione come forborne non-performing di una impresa beneficiaria di una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida EBA sulla definizione di default del 28 settembre 2016, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste:
i. qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto dalle linee guida EBA (come chiarito dall’ABE con una specifica FAQ del 29 gennaio u.s.), abbia determinato una riduzione del valore atteso del finanziamento, rispetto al valore originario, sopra una certa soglia, pari all’1%;
ii. in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un ulteriore rinvio dei pagamenti.
Alla luce delle attuali Linee Guida dell’ABE, anche per l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, prevista dalla Decreto Sostegni bis, la Banca potrebbe procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontri uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente alla verifica dei requisiti, valutare l’ulteriore classificazione a forborne non-performing.
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