Sospensione Rate Mutui 2018

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.270 del 20 novembre 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

In particolare, l’art. 6 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Caratteristiche dell’intervento
-La richiesta di sospensione dal pagamento delle rate deve essere presentata entro il 31 gennaio 2019;

-Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità: (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie; (ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

-Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.

-La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

-La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

-Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DELL’EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA IL GIORNO 26 DICEMBRE 2018
Si informa la gentile clientela che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 dicembre 2018, n.566 (cfr. allegato), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018, ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania.

In particolare, l’art. 4 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento – che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei menzionati comuni della provincia di Catania – costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche e agli intermediari finanziari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate nei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dei pagamenti deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Caratteristiche dell’intervento
- La richiesta di sospensione dal pagamento delle rate deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019 presso la Filiale più vicina;

- La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi

- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità: (i) sospensione della sola quota capitale. Alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi, calcolata sul debito residuo, sarà regolarmente incassata alle scadenze previste;
(ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. - Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.

- La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

- La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

- Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

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