Si informa la gentile clientela che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 29 Febbraio 2020, n.642, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 Marzo 2020, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In particolare, l’art. 1 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche e agli intermediari finanziari, la sospensione delle rate nei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione dei pagamenti deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Per pronta evidenza, si ricorda che i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento (come individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020) sono:
nella Regione Lombardia quelli di:
• Bertonico
• Casalpusterlengo
• Castelgerundo
• Castiglione D’Adda
• Codogno
• Fombio
• Maleo
• San Fiorano
• Somaglia
• Terranova dei Passerini
nella Regione Veneto:
• Vo’ Euganeo.
Caratteristiche dell’intervento
-La richiesta di sospensione dal pagamento delle rate deve essere presentata entro il 29 aprile 2020 presso la Filiale più vicina;
-La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
-Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
-L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.
-Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
i)sospensione della sola quota capitale. Alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi, calcolata sul debito residuo, sarà regolarmente incassata alle scadenze previste;
ii)sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
-Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
-Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.
-La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
-La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
-Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
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