Sospensione Rate Mutui 2024

Sospensione dei mutui in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani

Si informa la gentile clientela che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (ovvero sino al 26 febbraio 2025), lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

In particolare, l’art. 5 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza ha disposto che il predetto evento, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni in oggetto citati, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, è previsto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

I soggetti interessati potranno optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Caratteristiche dell’intervento

- La richiesta di sospensione dal pagamento delle rate deve essere presentata entro il 30 aprile 2024;
- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. Detti interessi possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
(i) sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi e calcolata sul debito residuo al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo;
(ii) sospensione dell’intera rata (quota interessi e quota capitale) e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
- La sospensione avrà durata fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre il 26/02/2025, data di cessazione dello stato di emergenza (12 mesi dalla data della delibera del Consiglio dei Ministri). La ripresa del processo di ammortamento avverrà al termine del periodo di sospensione e comporterà l’allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.
- La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
- La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della filiale di riferimento.

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